La materia è disciplinata dall’art. 44-bis del vigente “Regolamento per la tutela delle strade, per la disciplina delle autorizzazioni e concessioni stradali e per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”.
I soggetti privati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: associazioni, comitati, etc.) interessati a occupare una strada provinciale all’interno di un centro abitato (al fine di poter posare in modo provvisorio – e non ancorato – tavoli, tende, panche, ecc. per lo svolgimento di una propria sagra, celebrazione, ecc.) devono presentare richiesta al Comune (non alla Provincia) su cui insiste la strada in oggetto.
Ricevuta la richiesta e l’opportuna documentazione, il Comune potrà chiedere alla Provincia / Ufficio Patrimonio e Demanio il nulla osta per la concessione della strada compilando e inviando l’apposito modulo presente in questa pagina.
Il Comune infatti è l’Ente competente al rilascio delle concessioni sul demanio stradale nell’ambito dei centri abitati, previo nulla osta dell’Ente proprietario della strada (trattandosi di strade provinciali, quindi la Provincia).
Il canone per l’occupazione del suolo demaniale provinciale spetta alla Provincia.
Pertanto l’iter da seguire è il seguente:
- Richiesta del soggetto privato al Comune;
- Richiesta da parte del Comune alla Provincia (nello specifico da inviare al Settore Viabilità) del parere per il nulla osta alla chiusura della strada; contestuale richiesta all’Ufficio Patrimonio della Provincia di nulla osta per la concessione all’occupazione del suolo pubblico tramite l’apposito modulo presente in questa pagina
- Richiesta da parte dell’Uff. Patrimonio del pagamento delle spese d’istruttoria;
- Dopo il pagamento delle spese d’istruttoria, comunicazione del canone di occupazione del suolo pubblico;
- Dopo il pagamento delle spese di occupazione del suolo pubblico, rilascio del nulla osta alla concessione di occupazione del suolo pubblico condizionato al provvedimento di chiusura della strada.
Determinazione del canone di occupazione
La determinazione del canone è frutto di un calcolo che ha come riferimento l’art. 47, in particolare i commi “5b occupazione temporanea” (tariffa base x coeff. specifica attività x metri quadri o metri lineari x i giorni di occupazione), 6 (“…” Per le occupazioni temporanee, di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive di occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro “…”) e 7.
Sono altresì di riferimento le seguenti tabelle richiamate nel suddetto articolo, Allegato A del Regolamento:
- TABELLA N. 1 : Determinazione della tariffa base – ultima colonna a destra relativa alla “Tariffa base temporanea”;
- TABELLA N. 3 : Occupazioni temporanee – per quanto riguarda il coefficiente “Fiere”.
In base all’art. 51, comma 3 del Regolamento “Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le associazioni, fondazioni, Enti non aventi scopo di lucro che richiedono l’occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento di iniziative o per la pubblicizzazione di attività che non possono essere ricomprese in quelle di cui alla lettera a) del comma 1, sono agevolate mediante l’abbattimento del 50% della misura del canone altrimenti dovuto.”
MODULISTICA
Modello per i Comuni – richiesta concessione stradale Sagre e Fiere
Pagina aggiornata il 10/09/2026