La materia è disciplinata dall’art. 44-bis del vigente “Regolamento per la tutela delle strade, per la disciplina delle autorizzazioni e concessioni stradali e per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”.
L’istanza deve essere inoltrata al Comune, Ente competente al rilascio delle concessioni sul demanio stradale nell’ambito dei centri abitati.
Il Comune rilascia la concessione previo nulla osta dell’Ente proprietario della strada.
Il canone per l’occupazione del suolo demaniale provinciale spetta alla Provincia.
Determinazione del canone di occupazione
La determinazione del canone è frutto di un calcolo che ha come riferimento l’art. 47, in particolare i commi “5b occupazione temporanea” (tariffa base x coeff. specifica attività x metri quadri o metri lineari x i giorni di occupazione), 6 (“…” Per le occupazioni temporanee, di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive di occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro “…”) e 7.
Sono altresì di riferimento le seguenti tabelle richiamate nel suddetto articolo, Allegato A del Regolamento:
- TABELLA N. 1 : Determinazione della tariffa base – ultima colonna a destra relativa alla “Tariffa base temporanea”;
- TABELLA N. 3 : Occupazioni temporanee – per quanto riguarda il coefficiente “Fiere”.
In base all’art. 51, comma 3 del Regolamento “Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le associazioni, fondazioni, Enti non aventi scopo di lucro che richiedono l’occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento di iniziative o per la pubblicizzazione di attività che non possono essere ricomprese in quelle di cui alla lettera a) del comma 1, sono agevolate mediante l’abbattimento del 50% della misura del canone altrimenti dovuto.”
Pagina aggiornata il 03/06/2025